Legge 3 novembre 1952, n. 1787 Art. 1
Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , sono aggiunti: per il primo biennio, gli insegnamenti di chimica biologica e di microbiologia, e, per il terzo biennio, l'insegnamento di radiologia (semestrale).