Legge 3 novembre 1952, n. 1787 Art. 3
Le disposizioni della presente legge avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della Facolta' di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1952-53.
Le disposizioni della presente legge avranno effetto per coloro che si iscriveranno al primo anno della Facolta' di medicina e chirurgia a cominciare dall'anno accademico 1952-53.