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Legge 14 agosto 1952, n. 1230 · Legge 14 agosto 1952, n. 1230 — Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana"

Legge 14 agosto 1952, n. 1230 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento generale dell'Istituto; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente.