Legge 14 agosto 1952, n. 1230 Art. 5
L'istituto e' retto da un Consiglio di amministrazione composto: 1) dal presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione entro una terna proposta dal Consiglio stesso riunito sotto la presidenza del rettore dell'Universita'; 2) dai seguenti membri: a) il rettore dell'Universita' di Pisa; b) il sindaco di Pisa ((c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)) ; ((d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa)) ; e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana con sede in Genova; f) un rappresentante dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; g) i rappresentanti dei soci benemeriti, perpetui ed ordinari, eletti dai soci stessi, uno per ogni categoria. ((g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa)) ; Il vice-presidente e il segretario sono nominati dal Consiglio di amministrazione.