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Legge 14 agosto 1952, n. 1230 · Legge 14 agosto 1952, n. 1230 — Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana"

Legge 14 agosto 1952, n. 1230 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il Consiglio di amministrazione delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovraintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto; provvede a tutto quanto si attiene all'attivita' dell'Istituto. Il Consiglio di amministrazione e' convocato presso la sede locale dell'Istituto o altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse dell'Istituto, ovvero quando ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non siano presenti almeno cinque componenti il Consiglio. In caso di parita' prevale il voto del presidente.