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Legge 14 agosto 1952, n. 1230 · Legge 14 agosto 1952, n. 1230 — Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana"

Legge 14 agosto 1952, n. 1230 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Sono soci dell'istituto coloro che, con elargizioni e con periodici contributi, concorrono al conseguimento degli scopi dell'ente. I soci si distinguono in: a) soci benemeriti; b) soci perpetui; c) soci ordinari; d) soci onorari. Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito una somma non inferiore a lire 50.000. Sono soci perpetui coloro che versino una somma di lire 10.000 una volta tanto. Sono soci ordinari coloro che si impegnino a versare lire 1000 annue per un periodo non inferiore ai cinque - anni. Le quote devono essere versate entro i due primi mesi dell'anno e la prima quota all'atto della sottoscrizione. Possono essere nominati soci onorari insigni cultori di studi mazziniani.