Legge 4 marzo 1952, n. 137 · Legge 4 marzo 1952, n. 137 — Assistenza a favore dei profughi
Legge 4 marzo 1952, n. 137 Art. 31
I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art. 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.