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Legge 4 marzo 1952, n. 137 · Legge 4 marzo 1952, n. 137 — Assistenza a favore dei profughi

Legge 4 marzo 1952, n. 137 Art. 30

In KraftAmtlicher Text

A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualita' di prolugo dalla vigente legislazione, ancorche' abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1 marzo 1949, n. 51, e 1 agosto 1949, n. 453 , sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioe': 1) l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' l'assistenza farmaceutica prevista nell'art. 8; 2) i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attivita' artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28; 3) il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'art. 23; 4) le preferenze per l'emigrazione di cui all'art. 29. Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potra' essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.