Legge 4 marzo 1952, n. 137 · Legge 4 marzo 1952, n. 137 — Assistenza a favore dei profughi
Legge 4 marzo 1952, n. 137 Art. 32
A partire dall'entrata in vigore della presente legge i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono concessi anche ai cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e, attualmente, residenti in Tripolitania, dei quali sia accertato lo stato di bisogno. Il pagamento di tali sussidi sara' effettuato per il tramite della rappresentanza del Governo italiano in Tripoli, con i fondi stanziati dal Ministero dell'interno. Si applicano a tali categorie di profughi le norme generali contenute negli articoli 1, 2, 6, 7 e 14 della presente legge.