Legge 4 marzo 1952, n. 137 · Legge 4 marzo 1952, n. 137 — Assistenza a favore dei profughi
Legge 4 marzo 1952, n. 137 Art. 29
Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione, nella misura del 30 per cento della quota stessa.