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Legge 26 febbraio 1952, n. 67 · Legge 26 febbraio 1952, n. 67 — Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 25

TITOLO II Norme transitorie

In KraftAmtlicher Text

Ai fini della determinazione della paga per i salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono computati, in applicazione delle norme contenute nel precedente art. 12, tutti i periodi di servizio da salariato, comunque prestati, anche se discontinui e non resi presso la stessa Amministrazione. Ai medesimi fini del comma precedente vengono considerati quali periodi di servizio effettivamente compiuto anche quelli in cui la prestazione sia mancata a causa di provvedimenti adottati per comportamento contrario al cessato regime od in applicazione delle leggi razziali. I periodi di mancata prestazione, previsti dal comma precedente, vengono computati anche ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennizzo di licenziamento, spettanti, rispettivamente, ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.