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Legge 26 febbraio 1952, n. 67 · Legge 26 febbraio 1952, n. 67 — Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 24

TITOLO II Norme transitorie

In KraftAmtlicher Text

Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i posti di capo operaio vanno conferiti in base alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed ai risultati d'una prova d'arte od esperimento pratico, ferme restando le altre condizioni richieste dal precedente art. 8 e le eccezioni ivi previste.