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Legge 26 febbraio 1952, n. 67 · Legge 26 febbraio 1952, n. 67 — Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 28

TITOLO II Norme transitorie

In KraftAmtlicher Text

L'inquadramento economico-professionale, da attribuire ai salariati temporanei che, giusta quanto previsto al secondo comma del precedente art. 20, risultino adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da data posteriore al 1 settembre 1946, in mestieri propri di categoria inferiore a quella di appartenenza, sara' determinato: a) con l'applicazione del combinato disposto dei precedenti articoli 18 e 27 per l'inquadramento professionale economico spettante dal 1 settembre 1946; b) con l'attribuzione, sotto la data dalla quale detti salariati risultino adibiti a mansioni proprie di categorie inferiori, della qualifica spettante in base alle mansioni medesime e della relativa categoria di inquadramento, nonche' della paga iniziale prevista per la categoria stessa, incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.