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Legge 26 febbraio 1952, n. 67 · Legge 26 febbraio 1952, n. 67 — Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 18

TITOLO II Norme transitorie

In KraftAmtlicher Text

Le Amministrazioni interessate provvederanno ad attribuire, ai soli effetti giuridici, ai salariati in servizio dal 1 settembre 1946, la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitato e che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla presente legge, salvo l'eccezione prevista dal successivo art. 22. La qualifica di mestiere cosi' attribuita comporta, dalla entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella.