Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 · Legge 26 febbraio 1952, n. 67 — Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 17

TITOLO II Norme transitorie

In KraftAmtlicher Text

Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, per la parte che concerne i salariati non di ruolo.