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Legge 26 febbraio 1952, n. 67 · Legge 26 febbraio 1952, n. 67 — Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato

Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 22

TITOLO II Norme transitorie

In KraftAmtlicher Text

La qualifica di mestiere degli operai permanenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non puo' essere mutata in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, qualora detto mutamento comporti l'inquadramento in categoria, diversa di quella di appartenenza. I salariati permanenti che, per effetto della disposizione di cui al precedente comma, rimangano inquadrati in categoria diversa da quella effettivamente spettante, devono essere considerati ad esaurimento.