Legge 26 febbraio 1952, n. 67 Art. 16
TITOLO I. Operai permanenti e temporanei.
Le disposizioni che consentono l'elevazione della anzianita' di servizio utile agli effetti degli aumenti periodici di retribuzione per combattenti, sono estese al personale salariato di ruolo e non di ruolo, sempreche', per quest'ultimo, si verifichino le condizioni di cui al decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 .