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Legge 11 febbraio 1952, n. 75 · Legge 11 febbraio 1952, n. 75 — Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli

Legge 11 febbraio 1952, n. 75 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto. La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.