Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 11 febbraio 1952, n. 75 · Legge 11 febbraio 1952, n. 75 — Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli

Legge 11 febbraio 1952, n. 75 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il carattere extra doganale dell'arca costituita in punto franco ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo: a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande; b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private; c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizi e stradali d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni. Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perche' sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento, previsto dal successivo art. 14.