Legge 11 febbraio 1952, n. 75 Art. 6
L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica: 1) ai generi di monopolio; 2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati; 3) alle armi portatili ed alle loro parti; 4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi; 5) ai bastoni ed agli ombrelli; 6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonche' ai lavori di pellicceria; 7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti, ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialita' medicinali; 8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate. Le merci ed i prodotti sopraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale. Nel regolamento di cui all'art. 14 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al presente articolo e la loro eventuale manipolazione.