Legge 18 gennaio 1952, n. 40 Art. 29
CAPO VII. Disposizioni finali e transitorie.
Le norme stabilite per l'avanzamento dall' art. 15 della legge 7 giugno 1937, n. 913 , e dall'art. 22 della presente sono da osservarsi anche: per la dispensa dal servizio dei sottufficiali e militari di truppa; per il collocamento a riposo d'autorita' dei sottufficiali ai sensi dell' art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 559 .