Legge 18 gennaio 1952, n. 40 Art. 30
CAPO VII. Disposizioni finali e transitorie.
Salvo il disposto degli articoli 26 e 27, i precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1953.
CAPO VII. Disposizioni finali e transitorie.
Salvo il disposto degli articoli 26 e 27, i precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1953.