Legge 18 gennaio 1952, n. 40 Art. 15
CAPO IV. Dell'avanzamento al grado di appuntato e del conferimento della qualifica di finanziere scelto.
Ai finanzieri che contino almeno nove anni di servizio puo' essere conferita la qualifica di "finanziere scelto", su proposta delle autorita' di grado incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento. Per la determinazione dell'anzianita' di servizio dei finanzieri da proporre per il conferimento della qualifica, il periodo di tempo eventualmente trascorso alle armi in altre Forze armate e' computato per meta', trascurando le frazioni di giorno. Su proposta delle autorita' di grado incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento, puo' ordinarsi la perdita della qualifica per gravi mancanze o per abituale cattiva condotta.