Legge 1 ottobre 1951, n. 1133 Art. 3
I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettera a), sono dichiarati di pubblica utilita' e urgenti e indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.