Legge 1 ottobre 1951, n. 1133 Art. 2
Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo e' demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.
Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo e' demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.