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Legge 1 ottobre 1951, n. 1133 · Legge 1 ottobre 1951, n. 1133 — Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1 aprile 1950 nelle province di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia

Legge 1 ottobre 1951, n. 1133 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b) e c), possono essere concessi anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, e questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.