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Legge 30 agosto 1951, n. 1087 · Legge 30 agosto 1951, n. 1087 — Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo gia' in servizio negli istituti di prevenzione e di pena delle colonie

Legge 30 agosto 1951, n. 1087 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Gli agenti di custodia provenienti dall'Amministrazione coloniale, che intendono partecipare al concorso di cui al precedente art. 3, devono, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da lire 32, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nello stesso art. 3.