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Legge 30 agosto 1951, n. 1087 · Legge 30 agosto 1951, n. 1087 — Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo gia' in servizio negli istituti di prevenzione e di pena delle colonie

Legge 30 agosto 1951, n. 1087 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Alla detta nomina possono aspirare i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana attualmente comandati in servizio di custodia presso gli istituti di prevenzione e di pena metropolitani, che hanno i requisiti previsti dall' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , modificato dall' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 ; pero' il limite massimo di anni 35, di cui al n. 1 di detto art. 2, va riferito non gia' alla data di presentazione della domanda per ottenere la nomina stessa, ma a quella della assunzione in servizio presso l'Amministrazione dell'Africa. Inoltre gli aspiranti devono avere prestato complessivamente almeno due anni di effettivo servizio presso gli stabilimenti coloniali o metropolitani. Le nomine di che trattasi sono limitate ai posti vacanti nell'organico stabilito dall' art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 381 . Gli aspiranti devono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da L. 32, corredata dei documenti indicati dall'art. 3 di tale ultimo decreto.