Legge 30 agosto 1951, n. 1087 Art. 3
E' autorizzato uno speciale concorso per titoli per la nomina di cinque vicebrigadieri nel Corpo degli agenti di custodia, al quale possono partecipare, dopo avere conseguito la nomina a guardia effettiva nello stesso Corpo, i dipendenti dell'Africa italiana di cui all'art. 1 della presente legge che hanno i seguenti requisiti: 1) essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore; 2) avere prestato servizio di custodia presso le carceri coloniali o metropolitane per un periodo non inferiore complessivamente ad anni tre; 3) essere in possesso della qualifica di sottocapo attribuita dalle autorita' italiane; 4) essere stati inquadrati dall'Amministrazione coloniale nella seconda classe della quarta categoria, prevista dal decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 , e successive modificazioni. I vincitori del concorso saranno nominati vicebrigadieri con precedenza rispetto a coloro che abbiano acquisito titolo per la promozione a detto grado in seguito al corso per vicebrigadiere, che verra' concluso dopo la entrata in vigore della presente legge. I posti che eventualmente non possono essere conferiti ai sensi del presente articolo saranno devoluti alle promozioni ordinarie.