Legge 24 maggio 1951, n. 392 Art. 3Funzioni dei magistrati di Corte d'appello
I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni: 1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti; 2) di presidente di sezione di Tribunale; 3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.