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Legge 24 maggio 1951, n. 392 · Legge 24 maggio 1951, n. 392 — Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato

Legge 24 maggio 1951, n. 392 Art. 3Funzioni dei magistrati di Corte d'appello

In KraftAmtlicher Text

I magistrati di Corte di appello sono destinati ad esercitare le funzioni: 1) di consigliere delle Corti di appello e di sostituto procuratore generale presso le stesse Corti; 2) di presidente di sezione di Tribunale; 3) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione.