Legge 24 maggio 1951, n. 392 Art. 4Funzioni dei magistrati di Corte di cassazione
I magistrati di Corte di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni: 1) di consigliere della Corte di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa Corte; 2) di presidente di sezione delle Corti di appello e di avvocato generale presso le stesse Corti.