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Legge 24 maggio 1951, n. 392 · Legge 24 maggio 1951, n. 392 — Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato

Legge 24 maggio 1951, n. 392 Art. 2Funzioni dei magistrati di Tribunale

In KraftAmtlicher Text

I magistrati di Tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice di Tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica presso i Tribunali e di pretore. ((Ad esercitare le predette funzioni possono essere destinati gli aggiunti giudiziari e gli uditori dopo un anno di tirocinio)) .