Legge 11 maggio 1951, n. 384 Art. 5
Le entrate della Cassa sono costituite: 1) dalle rendite provenienti dal patrimonio e dal fondo di riserva; 2) dalle offerte, lasciti o donazioni fatte dai soci o da altre persone ed enti a favore della Cassa e destinate a fini determinati; 3) da una ritenuta straordinaria dell'uno per cento sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.