Legge 11 maggio 1951, n. 384 Art. 6
L'obbligo della ritenuta di cui al n. 3) dell'articolo precedente decorre dal mese successivo a quello in cui e' avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario giudiziario. La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio del funzionario.