Legge 11 maggio 1951, n. 384 Art. 4
((La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci: 1) di prestiti sull'onore; 2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi; 3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizi, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi)) .