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Legge 4 maggio 1951, n. 512 · Legge 4 maggio 1951, n. 512 — Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402 e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito

Legge 4 maggio 1951, n. 512 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La presente legge ha effetto, per quanto concerne l'art. 2, dal 16 aprile 1948 e, per quanto concerne l'art. 3, dal 1 gennaio 1949.