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Legge 4 maggio 1951, n. 512 · Legge 4 maggio 1951, n. 512 — Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402 e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito

Legge 4 maggio 1951, n. 512 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 24 marzo 1942, n. 360 , concernenti la sospensione e la riduzione della durata dei corsi di applicazione, di perfezionamento o tecnico professionali prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'avanzamento dei sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.