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Legge 4 maggio 1951, n. 512 · Legge 4 maggio 1951, n. 512 — Ratifica dei decreti legislativi 18 marzo 1947, n. 402 e 3 aprile 1948, n. 751, e proroga dell'efficacia delle norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito

Legge 4 maggio 1951, n. 512 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 93 della legge 9 maggio 1940, n. 370 , quale e' stato sostituito dall' art. 26 del decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151 , concernente la sospensione per il tempo di guerra, delle classifiche, dei corsi valutativi, degli esperimenti e degli esami per le promozioni e per la concessione dei vantaggi di carriera, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali e comunque non oltre il 31 dicembre 1951.