Legge 15 marzo 1951, n. 191 Art. 9
Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia, tributaria hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.