Legge 15 marzo 1951, n. 191 Art. 10
L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e' subordinata a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.
L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e' subordinata a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.