Legge 15 marzo 1951, n. 191 Art. 8
L'amministrazione e la gestione del punto franco sono affidate ad apposito Ente, il quale e' tenuto: a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria per il sicuro esercizio della vigilanza; b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.