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Legge 15 marzo 1951, n. 191 · Legge 15 marzo 1951, n. 191 — Istituzione di un punto franco nel porto di Messina

Legge 15 marzo 1951, n. 191 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo. Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Messina sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.