Legge 18 gennaio 1951, n. 61 Art. 4
Per le opere previste dal precedente art. 2, il comune di Roma e' ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589 . Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, e' autorizzato, per l'esercizio 1949-50, un limite di impegno di lire 200 milioni. All'onere di 200 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1949-50, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). L'onere di pari importo relativo all'esercizio 1950-51 sara' fronteggiato mediante riduzione per un importo equivalente, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.