Legge 18 gennaio 1951, n. 61 Art. 5
I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministro per i lavori pubblici.
I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'art. 1 dovranno essere approvati dal Ministro per i lavori pubblici.