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Legge 18 gennaio 1951, n. 61 · Legge 18 gennaio 1951, n. 61 — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche

Legge 18 gennaio 1951, n. 61 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitale ed interessi. L'assunzione della garanzia statale sara' effettuata con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica di inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del Comune stesso da parte della Cassa depositi e prestiti, provvedera' ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498 , rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune.