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Legge 9 gennaio 1951, n. 10 · Legge 9 gennaio 1951, n. 10 — Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate

Legge 9 gennaio 1951, n. 10 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Contro la liquidazione dell'indennita' compiuta dall'Intendenza di finanza, puo' essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il tesoro.