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Legge 9 gennaio 1951, n. 10 · Legge 9 gennaio 1951, n. 10 — Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate

Legge 9 gennaio 1951, n. 10 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

I reclami proposti secondo l' art. 5 della legge 21 maggio 1946, n. 451 , dagli interessati, che non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati, e non decisi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono devoluti alla decisione del Ministro per il tesoro.