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Legge 9 gennaio 1951, n. 10 · Legge 9 gennaio 1951, n. 10 — Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate

Legge 9 gennaio 1951, n. 10 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il tesoro e l'Intendente di finanza, nei limiti delle rispettive competenze, possono concedere un acconto fino al massimo del 50 per cento, sull'indennizzo determinato in base a valutazioni provvisorie dell'ufficio tecnico erariale competente se questo per difficolta' di carattere obiettivo non e' in grado di procedere senz'altro alla valutazione definitiva.