Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 10 agosto 1950, n. 715 · Legge 10 agosto 1950, n. 715 — Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attivita' edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione

Legge 10 agosto 1950, n. 715 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

Le somme versate al "Fondo per l'incremento edilizio" ad estinzione dei mutui, nonche' quelle allo stesso dovute a titolo di penale a norma dei precedenti articoli 8 e 9, sono impiegate per la concessione di nuovi mutui. Del pari gli interessi, dedotto quanto necessario per fronteggiare le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria di cui ai precedenti articoli 12 e 15, sono devoluti alla concessione di nuovi mutui. Inizialmente alle spese si provvedera' con le disponibilita' del fondo di cui al precedente art. 1. ((La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonche' la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del presidente della Commissione)) . ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 26 luglio 1956, n. 824 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715 .