Legge 10 agosto 1950, n. 715 Art. 16
I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto del Ministro per i lavori pubblici. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1956, N. 824)) ((2))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 26 luglio 1956, n. 824 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715 .