Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 10 agosto 1950, n. 715 · Legge 10 agosto 1950, n. 715 — Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attivita' edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione

Legge 10 agosto 1950, n. 715 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

I provvedimenti adottati dalla Commissione sono resi esecutivi con decreto del Ministro per i lavori pubblici. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1956, N. 824)) ((2))

--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 26 luglio 1956, n. 824 ha disposto (con l'art. 2) che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715 .